Fotogruppo Vicopisano
Fotogruppo Vicopisano è una associazione senza scopo di lucro fondata nel 2011.
L'interesse dell'associazione è la divulgazione della cultura dell'immagine e della fotografia.
Ricerca la collaborazione con altre realtà Associative al fine di favorire l'aggregazione, con particolare interesse per quelle aventi finalità di utilità sociale o senza fini di lucro.
Il Gruppo Fotografico auspica un proficuo rapporto con le istituzioni pubbliche a livello territoriale, al fine di rappresentare un valore culturale fruibile per la comunità.
Lo Statuto
" Fotogruppo Vicopisano "
Art. 1 - Costituzione e sede
È costituita l'associazione denominata " Fotogruppo Vicopisano" di seguito denominata Gruppo.
Il Gruppo ha sede nel Comune di Vicopisano, in Via del Tinto 25, è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
I contenuti e la struttura del Gruppo sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita del Gruppo stesso.
La durata del Gruppo è illimitata.
Art. 2 - Finalità
Il Gruppo Fotografico, costituito in forma di Associazione senza fini di lucro né diretti ne indiretti, crede nei valori dell'aggregazione personale, nella partecipazione libera e spontanea dei propri soci e nella divulgazione della cultura dell'immagine, con particolare riferimento a quella fotografica.
Assegna al linguaggio fotografico un alto valore comunicativo, riconoscendone universalità e immediatezza.
Opera al fine di divulgare la fotografia attraverso la partecipazione gratuita, personale e volontaria dei suoi Soci alle attività poste in essere dall'Associazione. Ricerca la collaborazione con altre realtà Associative al fine di favorire l'aggregazione, con particolare interesse per quelle aventi finalità di utilità sociale o senza fini di lucro.
Il Gruppo Fotografico auspica un proficuo rapporto con le istituzioni pubbliche a livello territoriale, al fine di rappresentare un valore culturale fruibile per la comunità.
L'Associazione raggiunge i suoi obiettivi attraverso l'organizzazione di eventi legati al mondo della fotografia, della comunicazione e dell'immagine, sia presso la propria sede, sia in ambiti esterni.
Sono da intendersi attività del Gruppo Fotografico quelle approvate dal suo Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Organi
Sono organi dell'associazione:
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l'Assemblea generale dei soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente.
Art. 4 - Assemblea generale dei soci
a) L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci aderenti al Gruppo di età non inferiore agli anni diciotto.
b) Essa è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo si trovi nella condizione di convocare tutti i soci per deliberare su eventuali modifiche allo statuto, o incombano situazioni compromettenti la continuità dell'associazione.
La convocazione dell'assemblea generale dei soci deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea mediante comunicazione scritta a tutti i soci e affissione della convocazione nei locali della sede sociale.
c) La convocazione dell'assemblea generale dei soci può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei soci iscritti, in tal caso il consiglio direttivo deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
d) In prima convocazione l'assemblea generale dei soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro presente in forma scritta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
e) Ad ogni socio spetta un voto come previsto dall’articolo 2532 comma 2 del codice civile.
f) Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
g) Le delibere dell'assemblea generale dei soci sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.
h) L'assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:
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stabilire il numero di membri del Consiglio Direttivo da eleggere;
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eleggere i membri del consiglio direttivo a scrutinio segreto; in caso di parità di voti
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tra due o più candidati risulta eletto il socio iscritto continuativamente da più tempo
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accordare la disponibilità o meno della liquidità al consiglio direttivo;
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approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
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approvare il bilancio consuntivo mediante votazione palese;
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approvare o respingere proposte di modifica allo statuto di cui all'art. 15, mediante votazione palese;
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stabilire l'ammontare delle quote di associazione;
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deliberare lo scioglimento o la cessazione dell'associazione.
Art. 5 - Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei soci ed è composto da un numero variabile di membri stabilito tra 5 e 11.
Il Consiglio Direttivo può deliberare se vi è la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti. Nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero pari di membri, il voto del Presidente vale doppio.
Esso può cooptare altri tre membri, in qualità esperti, con solo voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
b) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
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eleggere il presidente;
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nominare il segretario;
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nominare il cassiere;
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indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche entro il 31 Gennaio successivo alla scadenza del mandato;
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gestire l'ordinaria amministrazione e mantenere il funzionamento della sede fino alle elezioni per il rinnovo delle cariche;
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proporre all'assemblea elettiva il numero di consiglieri da eleggere
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sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci i bilanci annuali;
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promuovere e determinare l'attività del gruppo;
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accogliere e verificare le proposte di attività dei soci;
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accogliere o respingere le domande di adesione da parte di aspiranti soci; la domanda di adesione si intende tacitamente accolta in mancanza di comunicazione scritta di diniego da emettersi entro 30 giorni dalla domanda.
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rappresentare pubblicamente i soci;
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assegnare tessere di associazione ad honorem;
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incaricare i soci sullo svolgimento dei lavori inerenti l'attività sociale;
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conservare le chiavi della sede sociale;
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conservare e salvaguardare l'attrezzatura e i beni del gruppo;
c) Nel caso in cui per 3 riunioni consecutive non si raggiunga il numero minimo di consiglieri necessario per le delibere, il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed ha il compito di indire nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche.
Art. 6 - Presidente
a) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nell'ambito dei membri eletti nel consiglio direttivo stesso;
b) Il Presidente rappresenta legalmente il gruppo nei confronti di terzi ed in giudizio;
c) Egli ha il potere di firma sociale che può delegare ad altri due consiglieri con firme abbinate;
d) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione successiva;
e) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal segretario.
f) Il Presidente coordina lo svolgimento dell'Assemblea generale dei Soci.
Art. 7 - Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
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provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del libro soci;
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provvedere al disbrigo della corrispondenza;
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è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle assemblee del consiglio direttivo e delle assemblee generali dei soci.
Art. 8 - Tesoriere
a) Il tesoriere predispone lo schema di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di giugno ed il bilancio consuntivo alla fine dell'anno, che sottopone all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
b) Provvede alla tenuta dei registri di contabilità del gruppo nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
c) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle delibere del consiglio direttivo.
Art. 9 - Gratuità e durata delle cariche
a) Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni solari e possono essere riconfermate, fatta eccezione per la carica di presidente che può essere riconfermata per un solo biennio consecutivo.
b) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.
c) In caso di dimissioni dei soggetti incaricati, la carica è affidata al primo candidato non eletto.
Art. 10 - Bilancio
a) Ogni anno devono essere redatti, a cura del tesoriere, ed approvati dal consiglio direttivo, i rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci che deciderà a maggioranza semplice di voti;
b) Dal rendiconto economico/finanziario devono risultare beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
c) Il rendiconto economico/finanziario deve coincidere con l'anno solare,
d) E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano dovute per legge.
Art. 11 - Soci
a) Sono soci del gruppo coloro che, sottoscritto il modulo di domanda di associazione, approvano il presente statuto e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa.
b) L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
c) I soci cessano di appartenere al gruppo per:
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dimissioni volontarie;
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per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro tre mesi dalla scadenza;
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per indegnità deliberata dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri;
d) Tutte le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito.
Art. 12 - Diritti ed obblighi dei soci
a) I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee generali, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato con il consiglio direttivo e di recedere dall'appartenenza al gruppo.
I soci hanno diritto altresì di presenziare alle assemblea del consiglio direttivo senza diritto di voto;
b) Tutti i soci hanno pari dignità e diritto di concorrere alla gestione dell’associazione con le modalità previste dallo statuto;
c) I soci hanno il diritto di usufruire dell'attrezzatura di proprietà del gruppo;
d) I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di essere in regola con il pagamento delle quote associative e di prestare il loro lavoro preventivamente concordato con il consiglio direttivo;
e) È fatto assoluto divieto al socio di vantare l'appartenenza al gruppo in circostanze estranee alle finalità di cui all'art. 2, quali possono essere, a titolo esemplificativo, l'iscrizione a liste.
Art. 13 - Quota associativa
a) La quota associativa a carico dei soci è stabilita dall'assemblea generale dei soci. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile e in caso di recesso o di perdita di qualità di socio non è rimborsabile ed ha valore per l'anno solare in corso.
b) I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare all'assemblea generale dei soci. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
c) La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.
d) La quota tra novembre e dicembre dell'anno in corso ha valore per tutto l'anno successivo
e) La quota dovrà essere corrisposta entro il primo bimestre di ogni anno solare
f) Il mancato pagamento della quota entro quando specificato al punto e) porranno il socio in stato "moroso" e per tanto si applicherà quanto previsto al punto b) del presente.
g) Il socio che volesse, dopo un breve periodo di mancato rinnovo non perdere la continuità associativa dovrà corrispondere tutte le quote passate non versate in un'unica soluzione.
Art. 14 - Risorse economiche
Il gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
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quote associative;
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contributi provati;
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contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
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entrate derivanti da attività inerenti lo svolgimento delle finalità del gruppo.
Art. 15 - Modifiche allo statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Gruppo.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 21 C.C.
Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento o la cessazione del Gruppo sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, a norma dell'art. 21 C.C.
In caso di scioglimento o di cessazione del Gruppo, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.
Art. 17 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge Regionale 16 settembre 1996, n. 28, al D.Lgs. n. 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.